Sigarette elettroniche sui social: pubblicita’ vietata e stop agli influencer

Un’ordinanza stabilisce il divieto assoluto di pubblicizzare il prodotto e vieta alle società produttrici la ricondivisione, sui propri profili social, degli hashtag creati e pubblicati spontaneamente dagli utenti.

È vietata la pubblicità delle sigarette elettroniche sui social network e attraverso la ripubblicazione degli hashtag spontaneamente inseriti dagli utenti (cosiddetti user generated contents) sui profili delle aziende produttrici. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, con l’ordinanza del 5 novembre scorso all’interno del procedimento 57714/2019, ha preso una posizione netta sul divieto della promozione delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica.

La questione da qualche anno aveva diviso inserzionisti e produttori che continuavano a utilizzare influencer e testimonial sui social network. Per il Tribunale di Roma il divieto assoluto si fonda sull’articolo 21 comma 10 del Dlgs 6/2016 che ha recepito la Direttiva UE 2014/40.

La norma è chiara nel vietare le comunicazioni commerciali delle sigarette elettroniche anche «nei servizi della società dell’informazione», tra i quali rientrano i social network.

Il caso oggetto del ricorso
La causa prende le mosse da un ricorso d’urgenza presentato dall’Associazione dei Consumatori Asso-Consum Onlus contro due note società di un gruppo italiano del settore tabacco per ottenere l’inibitoria di una campagna pubblicitaria di una marca di sigarette elettroniche veicolata su pagine social, YouTube, sito internet dell’azienda e cartellonistica.

Le società resistenti si erano difese sostenendo che la presentazione dei prodotti presente sul sito non poteva essere considerata una forma di pubblicità, trattandosi soltanto di un negozio online riservato agli utenti maggiorenni che vi accedevano consapevolmente per ottenere indicazioni sui prezzi e sui negozi fisici. Per quanto riguarda gli hashtag col nome del prodotto condivisi dalle società sui propri canali social, questi sarebbero da considerarsi contenuti spontanei, non commissionati e pertanto liberamente utilizzabili dalle aziende produttrici. I video su YouTube, riservati anch’essi ai maggiorenni, erano invece nel frattempo già stati rimossi. Quanto alla cartellonistica, per le società resistenti questa non rientrerebbe nelle “pubblicazioni stampate” per le quali la legge prevedrebbe un espresso divieto.

Il divieto assoluto del Tribunale
Di diverso avviso il Tribunale di Roma che pone un veto assoluto su tutte le forme di pubblicità delle sigarette elettroniche attraverso qualsiasi mezzo. Per il giudice «tutte le immagini che riproducono le sigarette elettroniche, da sole o con persone o cose, vanno considerate messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione della vendita di tali prodotti, vietate dall’art. 21 del d.lgs 6/2016».
Per quanto riguarda gli hashtag che richiamano un marchio o un modello di sigarette elettroniche, anche se le società produttrici non possono essere considerate responsabili per le attività degli utenti, in ogni caso non possono ripubblicare o richiamare – anche mediante link – sui propri canali social tali hashtag. Riprodurre le immagini delle sigarette elettroniche con persone in atteggiamento di soddisfazione o di piacere in presenza o grazie all’utilizzo del prodotto rappresenta infatti una evidente forma di promozione commerciale. Il divieto assoluto ha la sua ratio nel pericolo per la salute umana che può derivare dall’utilizzo dei prodotti per i quali la legge vieta la pubblicità commerciale. Per gli stessi motivi deve ritenersi vietata la pubblicità a mezzo cartellonistica e YouTube.

Ok ad account social non pubblicitari
Tuttavia, alle società produttrici non è fatto divieto di essere titolari di canali social, ma soltanto di utilizzarli e sfruttarli per veicolare messaggi pubblicitari che abbiano lo scopo, diretto o indiretto, di diffondere l’uso e quindi di promuovere la vendita di tali prodotti.
Per questo motivo il Tribunale di Roma ha ordinato la rimozione delle comunicazioni commerciali su tutti i mezzi, fissando una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo.

Fonte: ilSole24Ore

Il nostro sito e terze parti utilizzano cookie o tecnologie simili per finalità tecniche, di performance e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.

"Accetto" abilita queste tecnologie, Chiudendo questa informativa, continui senza accettare.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web è possibile che vengano archiviate o recuperate informazioni e salvate nella cache del tuo Browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie è impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.  
  • wordpress_gdpr_allowed_services
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi